L'attività o passività finanziaria non derivata valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere designata come strumento di copertura, a meno che sia una passività finanziaria designata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per la quale l'importo della variazione del fair value (valore equo) che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito è presentato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.7. Per la copertura del rischio di cambio, la componente del rischio di cambio dell'attività o passività finanziaria non derivata può essere designata come strumento di copertura, a condizione che non si tratti di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5.