Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI)
L’art. 16 del Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa stabilisce che l'OCRI sia costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni dello stato di crisi di cui gli articoli 14 e 15 del citato decreto, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.
E’ previsto che:
- le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore siano presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa;
- l'organismo operi tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonchè tramite l'ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato;
- il referente assicuri la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti;
- le comunicazioni siano effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.