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Art. 30, T.U.I.R. Denuncia e decorrenza delle variazioni

Riferimento Norma
TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Capo II - Redditi fondiari
Descrizione

1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 26 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.

2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 e hanno effetto da tale anno.

3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26 se la denuncia é stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia é stata presentata dopo, dall'anno in cui é stata presentata.

4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'articolo 26 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.