Nella voce 20, le imposte sul reddito dell’esercizio sono suddivise in: a) imposte correnti, che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio. La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità); b) imposte relative a esercizi precedenti che accoglie le imposte relative ad esercizi precedenti che possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti; c) imposte differite e anticipate, che accoglie: i) con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte anticipate; e ii) con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite. La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti. Più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20 relativa ad imposte differite e anticipate; d) proventi da consolidato fiscale, che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell’ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata. Le imposte anticipate e differite sono rilevate come proventi o oneri del conto economico (voce 20), salvo che l’imposta derivi da un’operazione o un fatto rilevato direttamente al patrimonio netto o da un’operazione straordinaria (cfr. paragrafo 28 dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”).