Salta al contenuto principale

OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio: Capo II Dei consorzi per il godimento della produzione e degli scambi - sezione ii - dei consorzi con attività esterna

Riferimenti OIC
COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
Libro V “Del lavoro”, Titolo X “Della disciplina della concorrenza e dei consorzi”
Capo II Dei consorzi per il godimento della produzione e degli scambi
Descrizione

L’articolo 2615-bis “Situazione patrimoniale” stabilisce che:
“1.Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l’ufficio del registro delle imprese.
2. Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621 n. 1, e 2626.
3. Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l’ufficio
del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione”.