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OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio: composizione e schemi del bilancio d’esercizio nella legislazione civilistica - articolo 2424 “contenuto dello stato patrimoniale”

Riferimenti OIC
COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
Descrizione

“1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I – Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II – Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni;
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5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d bis) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d bis) verso altri;
3) altri titoli;
4) strumenti finanziari derivati attivi. Totale.
Totale immobilizzazioni (B).
C) Attivo circolante
I – Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
5-bis) crediti tributari;
5-ter) imposte anticipate;5 quater) verso altri. Totale.
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
6) altri titoli.
Totale.
IV – Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali; 2) assegni;
3) danaro e valori in cassa. Totale.
Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti
PASSIVO
A) Patrimonio netto:
I - Capitale
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell’esercizio.
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti
2.Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
3. È fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis”.