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OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio: composizione e schemi del bilancio d’esercizio nella legislazione civilistica - articolo 2427-bis “informazioni relative al “fair value” degli strumenti finanziario”

Riferimenti OIC
COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
Descrizione

“1. Nella nota integrativa sono indicati:
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a. il loro fair value;
b. informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
b bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
b ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
b quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.
2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
a. il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
b. i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.