L’articolo 2423-ter, comma 1, del codice civile prevede che “salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato le voci previste negli artt. 2424 e 2425”. La presentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico non può essere fatta con una sequenza diversa da quella prevista dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile; ciò facilita il confronto tra bilanci successivi della stessa società o tra bilanci di diverse società e rende più agevole la lettura del bilancio. L’obbligo di iscrizione separata delle varie voci e nell’ordine indicato negli schemi ex articoli 2424 e 2425 del codice civile riguarda in primo luogo le classi di voci contrassegnate dalle lettere maiuscole dell’alfabeto e le sottoclassi di voci contrassegnate da numeri romani; esso riguarda anche le voci contrassegnate dai numeri arabi. Nella redazione dello schema di stato patrimoniale e del conto economico non è obbligatoria l’indicazione delle lettere e dei numeri (sia romani che arabi). Sebbene la struttura complessiva degli schemi e il loro contenuto siano obbligatori, le appostazioni formali non sono obbligatorie poiché inserite dal legislatore solo per facilitare i richiami all’interno del testo legislativo.