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OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio: principi di classificazione e rappresentazione delle voci di stato patrimoniale e conto economico - p.14

Riferimenti OIC
PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
Descrizione

L’articolo 2423-ter, comma 2, del codice civile stabilisce che “le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 2423 o quando favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento”.
Sebbene la norma non lo preveda espressamente, la possibilità di suddividere le voci contrassegnate da numeri arabi è estesa anche alle sotto-voci precedute da lettere minuscole dell’ alfabeto.
Il raggruppamento è consentito solo in presenza di due condizioni alternative: i) l’irrilevanza dell’importo, tale che il raggruppamento non pregiudichi la rappresentazione chiara, veritiera e corretta; o ii) l’utilità del raggruppamento ai fini della chiarezza del bilancio.
Il raggruppamento riguarda solo voci appartenenti alla stessa classe (o sottoclasse) e non a classi (o sottoclassi) diverse; esso dà luogo ad una nuova voce di bilancio la cui denominazione dovrebbe essere formata da una combinazione delle denominazioni delle voci raggruppate.
Le voci precedute da lettere maiuscole dell’alfabeto (classi di voci) o da numeri romani (sottoclassi di voci) non possono essere raggruppate.