L’articolo 2423-ter, comma 5, del codice civile prevede che “per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentanti nella nota integrativa”. Le voci possono non essere indicate negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico se hanno un importo pari a zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente (confronto previsto dal comma 5 dell’articolo 2423-ter). Per ulteriori approfondimenti sul comma 5 dell’art. 2423-ter del codice civile si rinvia all’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio”.