Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell’ordine indicato, le voci previste dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile nel rispetto dell’articolo 2435 bis, commi 2 e 3, del codice civile. In particolare, nello schema di stato patrimoniale in forma abbreviata, le voci sono soltanto quelle precedute da lettere maiuscole dell’alfabeto e da numeri romani.