L’articolo 2435-ter del codice civile, che disciplina il bilancio delle micro-imprese, prevede che gli schemi di bilancio siano determinati secondo quando disposto dall’articolo 2435-bis del codice civile; pertanto lo schema di conto economico da seguire è quello illustrato ai paragrafi 102-103. In considerazione del fatto che alle micro-imprese non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile, lo schema non include la voce D18d “di strumenti finanziari derivati” e D19d “di strumenti finanziari derivati”. Il contenuto delle voci di conto economico per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese è il medesimo di quello previsto per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria. Pertanto tali società applicano i paragrafi 48-87 e 99-101.