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OIC 15 - Crediti: appendice b – contabilizzazione delle operazioni di cessione dei crediti senza trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito

Riferimenti OIC
APPENDICE B – CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DEI CREDITI SENZA TRASFERIMENTO SOSTANZIALE DI TUTTI I RISCHI INERENTI IL CREDITO
Descrizione

La presente appendice è parte integrante del principio.
Si ipotizzi il seguente caso:
- la società ha iscritto in bilancio al 31.12.X al valore di presumibile realizzo un credito di 90. Il valore nominale del credito è pari a 100;
- il credito scade il 31.12.X+1 e non è produttivo di interessi;
- il credito viene ceduto pro-solvendo l’1.1.X+1 al valore di 81,8. Il prezzo di cessione rappresenta il valore attuale del credito ceduto e non riflette presunte perdite derivanti da un peggioramento del valore di presumibile realizzo del credito;
- il contratto di cessione prevede che – ove il credito venisse incassato per un valore superiore a quello di cessione – il cessionario non è tenuto a rifondere la differenza.
La cessione viene contabilizzata nel seguente modo:
- il credito ceduto non viene cancellato dal bilancio e rimane iscritto a 90;
- a fronte della liquidità ottenuta dal cessionario (81,8) si iscrive un debito di pari importo;
- la differenza tra valore di cessione e valore di iscrizione in bilancio al momento della cessione (90 – 81,8 = 8,2) è rilevata come interesse passivo nel corso dell’esercizio X+1. Al 31.12.X+1 (data di incasso del credito) la società procede a cancellare il credito dal bilancio in contropartita al debito rilevato al momento della cessione, incrementato degli interessi passivi maturati nel corso dell’esercizio. Se il credito è incassato per un importo inferiore, la società cedente rileva un’ulteriore perdita, pari all’importo che è tenuta a rifondere al cessionario in virtù del mancato buon fine della cessione.