La presente appendice è parte integrante del principio. Si ipotizzi il seguente caso: - la società ha iscritto in bilancio al 31.12.X al valore di presumibile realizzo un credito di 90. Il valore nominale del credito è pari a 100; - il credito scade il 31.12.X+1 e non è produttivo di interessi; - il credito viene ceduto pro-solvendo l’1.1.X+1 al valore di 81,8. Il prezzo di cessione rappresenta il valore attuale del credito ceduto e non riflette presunte perdite derivanti da un peggioramento del valore di presumibile realizzo del credito; - il contratto di cessione prevede che – ove il credito venisse incassato per un valore superiore a quello di cessione – il cessionario non è tenuto a rifondere la differenza. La cessione viene contabilizzata nel seguente modo: - il credito ceduto non viene cancellato dal bilancio e rimane iscritto a 90; - a fronte della liquidità ottenuta dal cessionario (81,8) si iscrive un debito di pari importo; - la differenza tra valore di cessione e valore di iscrizione in bilancio al momento della cessione (90 – 81,8 = 8,2) è rilevata come interesse passivo nel corso dell’esercizio X+1. Al 31.12.X+1 (data di incasso del credito) la società procede a cancellare il credito dal bilancio in contropartita al debito rilevato al momento della cessione, incrementato degli interessi passivi maturati nel corso dell’esercizio. Se il credito è incassato per un importo inferiore, la società cedente rileva un’ulteriore perdita, pari all’importo che è tenuta a rifondere al cessionario in virtù del mancato buon fine della cessione.