Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore a quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.