Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.