Il principio distingue nettamente, ad evitare ogni possibile dubbio, il processo di attualizzazione da quello di svalutazione dei crediti valutati al costo ammortizzato; la svalutazione attiene alla previsione di mancati flussi di cassa in entrata (normalmente operata dopo l’iscrizione iniziale) e non prevede la ridefinizione del tasso di attualizzazione di quei flussi, che deve restare quello originariamente determinato in sede di rilevazione iniziale. In altri termini, tenere conto del “valore presumibile di realizzo” dei crediti dopo la rilevazione iniziale, non implica di ri-considerare il “fattore temporale”.