Nel caso di società che redigono il bilancio in forma abbreviata e di micro-imprese, l’inclusione tra i risconti attivi dei costi di transazione iniziali risponde a criteri di omogeneità di trattamento rispetto a quanto previsto per gli aggi e i disaggi sui prestiti obbligazionari disciplinati nell’OIC 19 e a quanto previsto nella nuova versione dell’OIC 24, che non consente più l’iscrizione dei costi di transazione iniziali tra le immobilizzazioni immateriali.