L’articolo 2424, comma 2, codice civile prevede che “se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”. Questa norma interessa i crediti quando, ad esempio, un credito commerciale verso controllanti è classificato nei crediti verso le controllanti. Ciò va annotato in nota integrativa.