Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione.