Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione. In generale, sono capitalizzabili solo i costi sostenuti per l’acquisto, anche derivanti dall’esercizio di opzioni di riscatto di beni in leasing, o la costruzione di nuovi cespiti (costi originari) e per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti per i quali sono sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile. I costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene.