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OIC 16 - Immobilizzazioni materiali: le immobilizzazioni materiali nella legislazione civilistica - art. 2426, c. 1, n. 3, c.c.

Riferimenti OIC
LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
Descrizione

“L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento”.