Nel capitolo dedicato alla classificazione delle voci in bilancio, nella voce BII1 “terreni e fabbricati” abbiamo sostituito il termine “fabbricati industriali” con “fabbricati strumentali” ed il termine “fabbricati civili” con “fabbricati non strumentali”. Tale distinzione appare più esaustiva ed immediata. Inoltre, abbiamo eliminato la facoltà di non ammortizzare i fabbricati non strumentali. Tale modifica deriva dalle seguenti considerazioni: a. la possibilità di non ammortizzare alcuni fabbricati civili rappresenta un’eccezione alla regola generale dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali che non ammette eccezioni; b. le disposizioni dell’OIC 16 definiscono il valore da ammortizzare come la differenza tra il costo dell’immobilizzazione e il valore residuo; inoltre, il processo di ammortamento deve essere interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile; c. tale modifica consente di allineare il trattamento contabile dei fabbricati non strumentali a quello degli IAS adopter che, analogamente a quanto previsto per i soggetti ITA GAAP, non possono dedursi fiscalmente gli ammortamenti effettuati su tali fabbricati; d. per i fabbricati non strumentali ad uso investimento sembrano limitati i casi in cui tali fabbricati verranno effettivamente ammortizzati.