La norma nazionale non prevedeva tale indicazione di dettaglio. Pertanto, l’art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 3 c) ha inserito all’art. 39 del d.lgs. 127/91, dopo il comma 1 il seguente: “1-bis. L’elenco previsto dall’articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l’importo del patrimonio netto e dell’utile o della perdita risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l’impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.” Per recepire tale modifica normativa è stata integrata l’informativa richiesta dal presente principio.