Ai fini della redazione del bilancio consolidato, la direttiva 34/2013 prevede che tutte le imprese controllate sono oggetto di consolidamento, a prescindere dall’ubicazione della sede legale di tali controllate. Inoltre, la direttiva prevede che per stabilire la totalità dei diritti di voto non vadano considerate: - le azioni proprie; - le azioni incrociate (ad esempio quelle della controllante detenute dalla controllata); - le azioni detenute da persone fisiche per conto di tali imprese.