La normativa nazionale non prevedeva tali precisazioni, pertanto l’art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 3 a) ha aggiunto all’art. 26 del D.lgs. 127/91 dopo il comma 3: “3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell’impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall’impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.” “3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite”. Per recepire tale modifica normativa è stato integrato il paragrafo 7 del presente principio ed è stata concessa una semplificazione per la prima applicazione di tale paragrafo.