Come si evince dal paragrafo 73A del presente Principio Contabile la data della ristrutturazione coincide con il momento a partire dal quale l’accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti. Se l’efficacia dell’accordo viene subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva ovvero ad altri adempimenti da parte del debitore o di terzi, la data della ristrutturazione può coincidere con il momento in cui si verifica la condizione o si dà luogo a tali adempimenti. Tale momento può coincidere, ad esempio, con la data in cui: − le attività vengono trasferite dal debitore al creditore; − il capitale è assegnato al creditore; − diventano effettivi i nuovi termini del debito; − si verifica un determinato evento che rende efficace l’accordo tra le parti.