Salta al contenuto principale

OIC 20 - Titoli di debito: disposizioni di prima applicazione - p.100

Riferimenti OIC
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE
Descrizione

Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 99, il criterio del costo ammortizzato per i titoli di debito deve essere applicato a tutti i titoli retroattivamente.
Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del titolo iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del titolo calcolato al costo ammortizzato all’inizio dell’esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale.
Gli effetti sorti nel corso dell’esercizio sono imputati al conto economico dell’esercizio in corso. L’art. 2423-ter comma 5 c.c. prevede che “Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”.
Pertanto, ai soli fini comparativi, la differenza che è rilevata all’inizio dell’esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:
- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l’effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell’esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015);
- nel risultato dell’esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell’esercizio precedente.