Le scadenze di pagamento previste contrattualmente sono disattese nella determinazione dei flussi finanziari futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell’esperienza o di altri fattori documentati, che il titolo sarà incassato in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l’entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili.