I titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo d’acquisto, così come determinato ai sensi del paragrafo 48, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. La rilevazione degli interessi che maturano sui titoli non immobilizzati segue le regole dettate nei paragrafi 75-79. La rilevazione dei premi e scarti di sottoscrizione (negoziazione) segue le regola dettate nei paragrafi 76-77.