Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall’applicazione – al momento del trasferimento stesso – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto: a) il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate all’attivo circolante va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore. Il valore così determinato, poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, è oggetto poi di confronto con il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato; b) il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.