Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, comma 1, numero 3), del codice civile, se la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.