Gli oneri finanziari possono essere compresi tra i costi della commessa e come tali partecipano ai risultati dell’esercizio in funzione dell’avanzamento dei lavori, quando sussistono le seguenti condizioni: a) in virtù delle clausole contrattuali o altro, gli aspetti finanziari costituiscono un elemento determinante per valutare la redditività della commessa; b) l’appaltatore non riceve anticipi ed acconti di entità tale da evitare squilibri rilevanti nei flussi finanziari e dunque la quota finanziata dal committente non è rilevante; c) la percentuale di completamento è stimata attraverso il metodo del costo sostenuto (cost-to- cost) o altri metodi in cui la valutazione dei lavori è funzione dei ricavi e costi previsti. Non è consentita la rilevazione degli oneri finanziari quali costi di commessa in caso di applicazione del metodo delle misurazioni fisiche o similari; d) gli interessi sono recuperabili con i ricavi della commessa e ciò sia comprovabile con un preventivo di commessa che ne tenga conto.