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OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione: modifiche apportate in tema di rilevazione iniziale e valutazioni successive - n.14

Riferimenti OIC
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE
Modifiche apportate in tema di rilevazione iniziale e valutazioni successive
Descrizione

Il D.lgs. 139/2015 ha sostituito il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica. La relazione di accompagnamento sottolinea come “la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali”. Pertanto, la nuova versione dell’OIC 23 esplicita meglio, rispetto alla versione del 2014, che, nel caso di applicazione del criterio della commessa completata, i ricavi e il margine della commessa sono rilevati soltanto alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene realizzato precisando poi le condizioni al verificarsi delle quali si considera avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. In particolare è stato previsto che “Con il criterio della commessa completata, i ricavi ed il margine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato (o una sua specifica parte è completata in via definitiva), ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi. L’adozione di tale criterio comporta, quindi, la valutazione delle rimanenze per opere eseguite, ma non ancora completate, al loro costo di produzione. .... Si considera avvenuto il trasferimento dei rischi e benefici quando sono rispettate le seguenti condizioni: