L’articolo 2427, comma 1, numero 1, del codice civile dispone che la nota integrativa deve indicare: “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;”. A questo riguardo, per i lavori in corso su ordinazione, occorre indicare: - se è stato utilizzato il criterio della commessa completata o il criterio della percentuale di completamento; - la metodologia adottata per stimare lo stato avanzamento; - i criteri di contabilizzazione dei costi per l’acquisizione della commessa, dei costi pre- operativi, dei costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa; - il trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso siano stati considerati nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione; - la contabilizzazione delle probabili perdite di valore rilevate.