La direttiva 34/2013 ed il codice civile vietano la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo e quella tra costi e i ricavi. La direttiva 34/2013 prevede che gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa.