Il D.lgs. 139/2015 ha riformulato le disposizioni di cui al numero 8-bis dell’art. 2426 del codice civile relativamente alla conversione delle poste in valuta estera. Come precisato nella relazione di accompagnamento la modifica è stata effettuata “al fine di rendere più esplicito il fatto che l’obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria”. Il novellato art. 2426, comma 1, numero 8) del codice civile prevede ora che: “le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetaria devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto”. Si tratta di una formulazione che riflette l’interpretazione che già l’OIC 26, versione 2014, forniva della non chiara formulazione del precedente testo dell’art. 2426 n. 8-bis) c.c. Non si è reso dunque necessario apportare cambiamenti all’approccio seguito dal principio in tema di conversione delle operazioni in valuta. Sul punto, le modifiche hanno riguardato soltanto, ove necessario, i riferimenti normativi per aggiornarli.