Con riferimento alle operazioni e partite in valuta estera, l’articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa: “1) i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all’origine in euro”, “4) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo, nonché, per le voci del patrimonio netto, la loro formazione e il loro utilizzo”, “6-bis) gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio”, “7-bis le voci di patrimonio netto devono essere indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”. Nel fornire le informazioni di cui al numero 7-bis dell’articolo 2427, la nota integrativa indica l’ammontare degli utili e delle perdite non realizzato su cambi, nonché la relativa articolazione per valuta di riferimento quando la conoscenza di tale informazione sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.