Con riferimento alle operazioni, attività e passività in valuta estera l’art. 2435-bis c.c., prevede che nella nota integrativa del bilancio si forniscano le seguenti informazioni: “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato” (art. 2427, co. 1, n. 1). “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione (art. 2423, co. 4).”