L’articolo 2423-bis prevede, al numero 6) del comma 1, che “i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all’altro” e, al comma 2, che eventuali deroghe “sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.