L’articolo 2427 del codice civile non prevede specifiche informazioni nella nota integrativa per i cambiamenti di stima; tuttavia un’informativa è necessaria, ove il cambiamento di stima non sia originato dai normali aggiornamenti delle stime; ad esempio, quando il verificarsi di un evento inaspettato richieda una modifica rilevante nella determinazione della stima, ovvero nel caso di operazioni che implichino rischi ed incertezze nella stima stessa. In detti casi, la nota integrativa illustra: − le ragioni del cambiamento; − il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il metodo utilizzato in tale determinazione; − l’effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.