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OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili – Cambiamenti di stime contabili – Correzione di errori – Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio: nota integrativa - p.55

Riferimenti OIC
Descrizione

L’articolo 2423-ter, comma 5, codice civile prevede che “se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”. Pertanto nel caso di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti la nota integrativa illustra:
− la descrizione dell’errore commesso;
− l’ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
economico interessata; e
− le motivazioni alla base dell’utilizzo delle facilitazioni concesse dai paragrafi 51 e 52.