L’articolo 2423-ter, comma 5, codice civile prevede che “se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”. Pertanto nel caso di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti la nota integrativa illustra: − la descrizione dell’errore commesso; − l’ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata; e − le motivazioni alla base dell’utilizzo delle facilitazioni concesse dai paragrafi 51 e 52.