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OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili – Cambiamenti di stime contabili – Correzione di errori – Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio: nella legislazione civilistica - art. 2423-bis, c. 2

Riferimenti OIC
Descrizione

“Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.