L’articolo 29 della IV direttiva (“1. Nelle voci «Proventi straordinari» o «Oneri straordinari» devono figurare i proventi o gli oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società. 2. Se i proventi o gli oneri di cui al paragrafo 1 hanno rilevanza per la valutazione del risultato economico, nell'allegato se ne devono dare spiegazioni in merito al loro importo ed alla loro natura. Lo stesso avviene per i proventi e gli oneri imputabili a un altro esercizio.”) è stato eliminato dalla Direttiva 34/2013.