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OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili – Cambiamenti di stime contabili – Correzione di errori – Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio: cambiamenti di principi contabili - n.5

Riferimenti OIC
Descrizione

Alla
luce di quanto sopra l’OIC ha allineato l’OIC 29 alle disposizioni dello IAS 8, pertanto:
a) è stato chiarito che i cambiamenti di principi contabili sono ammessi solo se il cambiamento è richiesto da nuove norme o da nuovi principi contabili (cd cambiamenti obbligatori di principi contabili); o se adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cd cambiamenti volontari di principi contabili);
b) è stato specificato che i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base alle disposizioni transitorie contenute nelle nuove norme o nei nuovi principi contabili. Pertanto tali cambiamenti di principio sono contabilizzati come previsto dall’OIC 29 solo se non vi sono specifiche disposizioni transitorie;
c) è stato previsto che i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di principio;
d) ai soli fini comparativi, è stato richiesto di rettificare i dati comparativi dell’esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. Tuttavia sono state previste due agevolazioni:
i. quando non è fattibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente, la società non deve rettificare i dati comparativi;
ii. quando non è fattibile determinare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio contabile la società deve applicare il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile;
e) sono state riviste le informazioni da fornire in nota integrativa, per esempio non è più necessario fornire il prospetto economico patrimoniale sintetico pro forma che evidenziava le voci dell’esercizio precedente, impattate dal nuovo principio contabile;
f) è stato specificato che quando è difficile distinguere tra un cambiamento di principio contabile e di stima, il cambiamento è trattato come un cambiamento di stima. Sono stati di conseguenza eliminati alcuni esempi;
g) è stata fornita una definizione di errore rilevante allineata a quella dello IAS 8;
h) è stato previsto che la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore, mentre gli errori irrilevanti sono contabilizzati a conto economico;
i) è stato previsto, ai soli fini comparativi, che se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, i dati comparativi devono essere rideterminati. Tuttavia anche in questo caso sono state previste delle agevolazioni quando non è fattibile determinare o l’effetto di competenza dell’esercizio precedente o l’effetto cumulato pregresso dell’errore.