L’OIC ha emendato il paragrafo 37 dell’OIC 29 per chiarire che i cambiamenti di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall’OIC 12 o da altri principi contabili e per colmare l’incoerenza tra le previsioni dell’OIC 29 e le previsioni contenute in altri principi contabili in merito alla classificazione delle eccedenze di fondo intese come cambiamenti di stima.