Il paragrafo 47 dell’OIC 31 prevede che le eccedenze di fondi siano contabilizzate fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura. Dello stesso avviso è anche il paragrafo 56 d) dell’OIC 12 che prevede che nella voce A5 d) “Altri ricavi e proventi” vi possono rientrare gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati, quando l’accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione. L’OIC ha inoltre osservato che il paragrafo 58 dell’OIC 12 prevede, per le imposte indirette relative ad esercizi precedenti, che se l’ammontare accantonato nel fondo imposte, oppure già pagato, risulta eccedente rispetto all’ammontare dovuto, la differenza sia imputata nella voce A5.