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OIC 30 - I bilanci intermedi: 2.3.1. Disciplina generale

Riferimenti OIC
PARTE PRIMA - 2. I BILANCI INTERMEDI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
2.3. Riduzione del capitale sociale (art. 2445, cod. civ.)7
2.3.1. Disciplina generale
Descrizione

L’avviso di convocazione dell’assemblea che delibera la riduzione del capitale deve indicarne le ragioni e le modalità della riduzione (art. 2445, 2° comma, cod. civ.).
La delibera di riduzione “può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione” (art. 2445, 3° comma, cod. civ.). Tuttavia il “tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l'opposizione” (art. 2445, 4° comma, cod. civ.).
7 Si fa nel prosieguo riferimento alla normativa applicabile alle società per azioni e in accomandita per azioni. Similari disposizioni sono contenute nell’art. 2482 c.c. con riferimento alle società a responsabilità limitata.