La riduzione del capitale deve effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie, eventualmente possedute dopo la riduzione, non eccedano la decima parte del capitale sociale (art. 2445, 2° comma, cod. civ.) e può avvenire in uno dei seguenti modi: 1) liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti; 2) rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2413, cod. civ.; 3) acquisto e successivo annullamento di azioni proprie. In ordine all'incidenza della riduzione del capitale sulle partecipazioni azionarie, i primi due modi di riduzione, previsti dal 1° comma dell'art. 2445, cod. civ., possono comportare o la riduzione del valore nominale di tutte le azioni o l'eliminazione di una parte delle azioni (proporzionale a quelle possedute da ciascun socio e quindi sempre nel rispetto della parità di trattamento). Il terzo modo di riduzione, richiamato dagli artt. 2357 e 2357-bis, cod. civ., può invece, realizzarsi solo attraverso il riscatto e l'annullamento di una parte delle azioni in circolazione. Per la riduzione di capitale attraverso l'acquisto e l'annullamento di azioni proprie, si rinvia a quanto già esposto nel Principio contabile 20 Titoli e partecipazioni (punto III Azioni proprie). Una circostanziata relazione che illustri più dettagliatamente la proposta di riduzione del capitale sociale può essere richiesta dai soci in assemblea. L’organo amministrativo potrà quindi prepararla, corredandola, ove ritenuto opportuno, da una situazione patrimoniale aggiornata. La situazione sarà necessaria, anche per rispettare il diritto d’informazione, se dalla chiusura dell’ultimo esercizio si sono verificati eventi che abbiano rilevantemente inciso sul patrimonio netto.