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OIC 30 - I bilanci intermedi: 2.4. emissione di prestiti obbligazionari (art. 2410, cod. civ.)

Riferimenti OIC
PARTE PRIMA - 2. I BILANCI INTERMEDI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
2.4. Emissione di prestiti obbligazionari (art. 2410, cod. civ.)
Descrizione

L’emissione di prestiti obbligazionari è attualmente prevista per le società per azioni e, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2454 c.c., per le società in accomandita per azioni (non per le società a responsabilità limitata8). La norma di riferimento circa i limiti di emissione è l’art. 2412, cod. civ., che al primo comma stabilisce che “la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato”.
Tale disposizione si applica anche nel caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni.
I commi successivi dell’art. 2412, cod. civ., prevedono specifiche deroghe a tale limitazione; tali deroghe non vengono qui riportate perché ininfluenti al fine del problema in esame.
La normativa sopra richiamata fa riferimento all’“ultimo bilancio approvato”. Deve intendersi quindi l’ultimo bilancio di esercizio che è stato approvato e in tal caso non sorge la necessità di
redigere un bilancio intermedio. La giurisprudenza tuttavia ha concordemente ritenuto ammissibile la redazione di un bilancio “intermedio” utilizzabile ai fini dell’art. 2412, cod. civ., a condizione che sia approvato con delibera assembleare.
Sotto questo profilo pertanto si pone il problema della redazione di un bilancio “intermedio” e quindi dei criteri di redazione dello stesso.
Tale bilancio deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. I criteri di presentazione e valutazione sono quelli del bilancio d’esercizio.
È opportuno che l’organo amministrativo motivi in apposita relazione l’emissione del prestito obbligazionario con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse finanziarie ottenibili e al recupero dell’investimento ai fini di giustificare il piano di rimborso.
8 Tuttavia, per le società a responsabilità limitata il novellato art. 2483 c.c. prevede, sotto certe condizioni (sottoscrizione riservata ad investitori professionali), la possibilità di emettere titoli di debito.