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OIC 30 - I bilanci intermedi: 2.5. distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433-bis, cod. civ.)

Riferimenti OIC
PARTE PRIMA - 2. I BILANCI INTERMEDI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
2.5. Distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433-bis, cod. civ.)
Descrizione

Stabilisce l’art. 2433-bis cod. civ. che le società per azioni “il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all’albo speciale”, possono distribuire acconti sugli utili in corso, se tale distribuzione è prevista dallo statuto e se dal bilancio dell’esercizio precedente non risultino delle perdite ancorché esse siano relative ad esercizi precedenti. L’ammontare di tali acconti non può superare la minore somma tra l’importo degli utili in corso, al netto della quota destinata a riserva legale e statutaria, e quello delle riserve disponibili.
La possibilità della distribuzione di acconti sui dividendi deve risultare da un prospetto contabile e da una relazione, assoggettati al parere della società di revisione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consenta tale distribuzione.
Si ritiene che il prospetto contabile debba essere costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti secondo gli schemi edittali, non necessariamente accompagnati dalla nota integrativa. Infatti i due citati documenti offrono una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda sociale. I due documenti devono essere aggiornati onde offrire un’informazione tempestiva e debbono essere corredati da informazioni e dati complementari onde consentire di prendere consapevolmente la decisione richiesta dalla fattispecie in esame.
La relazione dovrà evidenziare i criteri di valutazione applicati nella redazione dei documenti citati; tali criteri devono essere quelli che sovrintendono alla formazione del bilancio d’esercizio. Nella relazione dovrà essere comunicato l’importo degli utili in corso, al netto e al lordo dell’effetto fiscale, e messo in relazione detto importo, al netto dell’effetto fiscale, con le riserve distribuibili al fine di determinare la somma massima disponibile per un acconto sul dividendo. La relazione infine illustrerà la proposta formulata all’assemblea, ovvero l’acconto proposto e la sua compatibilità con le risultanze di bilancio.